Legge 2 marzo 1949, n. 143 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, con gli aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio 1965, D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981 e D.M. 11 giugno 1987
AGGIORNATO IN BASE AL D.M. 11/6/87, n. 233 e D.M.G. 3/9/97, n. 417
Articolo unico.
La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.
Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto
CAPO I. NORME GENERALI
Art. 1.
La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
Art. 2.
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera; b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura; c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.
Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.
Art. 3.
Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.
Art. 4.
Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili; b) le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili; c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio; d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere. Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in
ragione di lire 110.000 (euro 56,81) per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500 (euro 37,96) all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000 (euro 28,41) per ogni altro aiuto di concetto.
Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità il compenso orario è ridotto alla metà.
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Art. 5.
Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:
a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti; b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua; c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico; d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti
idroelettrici; e) organizzazione razionale del lavoro; f) perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di
responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze,
contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi; g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni; h) collaudi di strutture complesse in cemento armato; i) opere di consolidamento, restauri architettonici; l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza; m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.00o (euro 129,11); n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 3.066,06
(euro 1,58).
Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.
Art. 6.
Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:
a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori
fuori ufficio; c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di
riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia; e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.
Art. 7.
Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.
Art. 8.
I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.
Art. 9.
Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
Art. 10.
La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
Art. 11.
Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.
La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.
CAPO II. COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE – OPERE
IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI
MECCANICHE –ELETTROTECNICA
Art. 12.
Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:
a) la esecuzione di un'opera, cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di
esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione; b) la stima di un'opera esistente.
Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.
Art. 13.
Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.
Art. 14.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.
A) Prestazioni per l'esecuzione di opere
Art. 15.
Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza allo intero svolgimento dell'opera -dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione- le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.
Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 (euro 129,11) il compenso è valutato a discrezione.
Art. 16.
Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.
Art. 17.
Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dai lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.
Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.
Art. 18.
Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.
Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.
Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo della opera corrispondente, o in mancanza al suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.
In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.
Art. 19.
Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:
a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero
calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare
l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione; b) compilazione del preventivo sommario;
c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
h) prove d'officina;
i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.
TABELLA B
B) Collaudo di lavori e forniture
Art. 19-a).
Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.
Art. 19-b).
Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.
Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.
Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione di lavori. Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.
TABELLA C (Collaudo: Art. 19-b)
Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota. Art. 19-c). (omissis) Art. 19-d).
Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.
Art. 19-e).
Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.
Art. 19-f).
La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota c) della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.
C) Riparazioni di danni di guerra Art. 19-bis). (omissis) Art. 20.
Quando l’incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l’onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull’importo di una sola delle opere stesse.
Art. 21.
Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell’art. 19, lettere a) e b).
Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l’opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici superiori al normale.
Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.
Art. 22.
Le modificazioni ed aggiunte all’elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all’elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato dalla parte non eseguita.
Art. 23.
Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all’opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.
D) Misura e contabilità dei lavori. Art. 23-a).
La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.
Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).
TABELLA E - ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.
Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20%; per aggiunte e ampliamenti, del10%; per ordinaria manutenzione, del 40%.
E) Aggiornamento dei prezzi. Art. 23-b). (omissis) F) Revisione dei prezzi. Art. 23-c). (omissis) G) Prestazioni per perizie estimative. Art. 24.
Per le perizie estimative particolareggiate - oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.
L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.
Per importi di stima inferiori alle lire 250.000 (euro 129,11) l'onorario viene stabilito a discrezione.
Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata di descrizioni, di computi e, ove occorrano, di tipi.
Se la perizia è sommaria -cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc., esposto in una breve relazione riassuntiva- le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.
Art. 24-a).
Se la perizia è analitica - ossia la perizia particolareggiata è integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato – il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.
Art. 25.
Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.
Art. 26.
Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittori e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.
Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.
Art. 27.
Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.
Art. 27-a). (omissis)
Art. 27-b).
Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.
Art. 28. (omissis)
CAPO III. INVENTARI - CONSEGNE
Art. 29.
Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:
1° per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
2° per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
3° per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:
(omissis)
oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.
In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.
I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.
La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.
Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.
Art. 30.
Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:
1° per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre 6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo i casi di atti eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;
2° per gli impianti industriali idem;
3° per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di lire 643,87 (euro 0,33) l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 459,91 (euro 0,24) l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 1.103,79 (euro 0,57) l'ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.
I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'articolo 24 delle perizie estimative.
Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui ai precedenti capoversi 1°, 2° e 3°, per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).
Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il
compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29. Art. 31. (omissis) CAPO IV. LAVORI TOPOGRAFICI Art. 32.
Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.
Art. 33.
Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma dell'art. 4.
Art. 34.
Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;
b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:
Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 919,82 (euro 0,48) per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di lire 459,91 (euro 0,24) se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.
Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamento e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.
In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.
Art. 35.
Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;
b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:
Art. 36.
Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.
Art. 37.
Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1 a 1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a 1000 aumentati del 20 per cento.
Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1 a 2000 aumentati del 20 per cento.
Art. 38.
Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.
Art. 39.
Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art. 34.
Art. 40.
Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.839,65 (euro 0,95) a lire 2.759,47 (euro 1,43) per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 (euro 0,24) per ogni particella di proprietà o coltura distinta.
Art. 41.
Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacazioni.
Art. 42.
Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri. Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.
Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.
Art. 43.
I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di lire 4.599,12 (euro 2,38).
Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.
Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in ragione di lire 5,518 (euro 0,003) a lire 9,198 (euro 0,005) per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.
Art. 44.
La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 4.599,12 (euro 2,38) è retribuita in ragione di lire 55,18 (euro 0,0285) a lire 183,96 (0,095) per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.
Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni. Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente. CAPO V. CAVE E MINIERE (omissis) ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario
viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%. CAPO VI. INGEGNERIA NAVALE (omissis)
TABELLA A - Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento euro di importo dell'opera.